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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 25Trasmissione dei dati
1 Immediatamente dopo la nascita del bambino il medico curante deve trasmettere i dati giusta l’articolo 24 all’Ufficio federale dello stato civile (Ufficio).
2 Qualora il medico non fosse a conoscenza della nascita, i dati vanno trasmessi immediatamente dopo il termine calcolato della nascita, sempreché non sia accertato l’esito infruttuoso del trattamento.
3 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito alla protezione dei dati.