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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 27Informazione
1 Il figlio che abbia compiuto il 18° anno d’età può chiedere all’Ufficio informazioni sui dati riguardanti le caratteristiche fisiche e le generalità del donatore (art. 24 cpv. 2 lett. a e d).
2 Per altro, può chiedere in qualsiasi momento informazioni su tutti i dati del donatore (art. 24 cpv. 2), sempreché possa far valere un interesse degno di protezione.
3 Prima che l’Ufficio rilasci informazioni sulle generalità, il donatore deve esserne informato, nella misura possibile. Se il contatto personale con il figlio è rifiutato, questo deve esserne informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia. Se il figlio mantiene la sua domanda conformemente al capoverso 1, le informazioni richieste gli sono rilasciate.
4 Il Consiglio federale può affidare il disbrigo delle domande d’informazione a una commissione federale specializzata.
50 Abrogato dall’all. n. 87 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).