Legge federale
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Art. 28
1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione nazionale di etica. 2 La Commissione segue l’evoluzione della medicina umana nel campo della tecnologia della procreazione e della ingegneria genetica, e funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali. 3 Spettano alla Commissione segnatamente i compiti seguenti:
4 Il Consiglio federale definisce gli altri compiti della Commissione nell’ambito della medicina umana ed emana le disposizioni d’esecuzione. |