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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 28
1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione nazionale di etica.
2 La Commissione segue l’evoluzione della medicina umana nel campo della tecnologia della procreazione e della ingegneria genetica, e funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.
3 Spettano alla Commissione segnatamente i compiti seguenti:
far da consulente, a richiesta, all’Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;
d.
informare il pubblico in merito a scoperte importanti e promuovere la discussione di questioni etiche in seno alla società.
4 Il Consiglio federale definisce gli altri compiti della Commissione nell’ambito della medicina umana ed emana le disposizioni d’esecuzione.