che a ragione dell’età e della situazione personale sono in grado di provvedere al mantenimento e all’educazione del nascituro, presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.
3 Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi.
4 È vietato l’uso di gameti dopo il decesso della persona dalla quale provengono. Sono eccettuati gli spermatozoi provenienti da donatori di sperma.6
5 È vietato l’uso di oociti impregnati o embrioni in vitro dopo il decesso di un membro della coppia interessata.7
5 La mod. giusta l’all. n. 20 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013, concerne soltanto il testo tedesco (RU2011725; FF20066391).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).
7 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).