Legge federale
|
Art. 30 Sviluppo di embrioni all’esterno del corpo materno
1 Chiunque lascia sviluppare un embrione all’esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l’annidamento nell’utero è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.52 2 È parimenti punibile chi trasferisce un embrione umano su un animale. 52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |