Legge federale
|
|
Art. 31 Maternità sostitutiva
1 Chiunque applica un metodo di procreazione a una madre sostitutiva è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.53 2 È parimenti punibile chi fa da mediatore per maternità sostitutive. 53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |
