Legge federale
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Art. 41 Informazione
1 Gli articoli 18 e 24–27 si applicano anche se spermatozoi donati prima dell’entrata in vigore della presente legge siano stati usati soltanto dopo. 2 Negli altri casi, i medici che hanno applicato metodi di procreazione con gameti donati sono tenuti a dare informazioni in applicazione analogica dell’articolo 27. |