Art.43a Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014 66
Il rapporto di valutazione e le proposte di cui all’articolo 14a capoverso 4 sono sottoposti al Consiglio federale per la prima volta al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014. 66 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 20135041). |