Legge federale
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Art. 5a Esame del patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro e loro selezione 9
1 L’esame del patrimonio genetico di gameti e la loro selezione al fine di influire sul sesso o su altre caratteristiche del nascituro sono ammessi unicamente per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo del futuro embrione o se non si può evitare altrimenti il pericolo di trasmettere la predisposizione a una malattia grave. È fatto salvo l’articolo 22 capoverso 4. 2 L’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono ammessi soltanto nei casi in cui:
3 L’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono inoltre ammessi per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo dell’embrione. 9 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |