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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 5aEsame del patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro e loro selezione 9
1 L’esame del patrimonio genetico di gameti e la loro selezione al fine di influire sul sesso o su altre caratteristiche del nascituro sono ammessi unicamente per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo del futuro embrione o se non si può evitare altrimenti il pericolo di trasmettere la predisposizione a una malattia grave. È fatto salvo l’articolo 22 capoverso 4.
2 L’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono ammessi soltanto nei casi in cui:
a.
non si può evitare altrimenti il pericolo che si annidi nell’utero un embrione con una predisposizione ereditaria a una malattia grave;
b.
è probabile che tale malattia grave si manifesti prima dei 50 anni;
c.
non è disponibile una terapia efficace e appropriata per lottare contro tale malattia grave; e
d.
la coppia comunica per scritto al medico di non poter ragionevolmente correre il pericolo di cui alla lettera a.
3 L’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono inoltre ammessi per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo dell’embrione.
9 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).