Legge federale
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Art. 5b Consenso della coppia 10
1 Si possono applicare metodi di procreazione soltanto se la coppia interessata ha dato il suo consenso scritto dopo essere stata sufficientemente informata e consigliata. Dopo tre cicli di trattamento infruttuosi, la coppia deve rinnovare il consenso; deve prima disporre di un congruo tempo di riflessione. 2 Il consenso scritto della coppia è richiesto anche in caso di riattivazione di embrioni conservati e oociti impregnati. 3 Se un metodo di procreazione presenta un rischio elevato di gravidanza plurima, il trattamento può essere praticato soltanto se la coppia si dichiara disposta ad accettare anche un’eventuale gravidanza plurima. 10 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |