Legge federale
|
Art. 6a Obblighi supplementari d’informazione e di consulenza 12
1 Prima dell’applicazione di un metodo di procreazione che prevede l’esame del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni in vitro o la selezione di spermatozoi donati e inteso a evitare la trasmissione di una malattia grave, il medico provvede affinché alla coppia, oltre all’informazione e alla consulenza di cui all’articolo 6, sia fornita una consulenza genetica non direttiva da parte di una persona competente. La coppia interessata deve essere sufficientemente informata su:
2 La consulenza tiene conto unicamente della situazione individuale e familiare della coppia interessata e non di interessi sociali generali. 3 Il medico seleziona uno o più embrioni da impiantare nell’utero dopo avere condotto un ulteriore colloquio di consulenza. 4 Il medico è tenuto a documentare i colloqui di consulenza. 12 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 13 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022537; FF 20174807). |