Legge federale
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Art. 8 Principi 18
1 Necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque:
2 I laboratori che eseguono esami del patrimonio genetico ai sensi dell’articolo 5a nell’ambito di metodi di procreazione necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 28 capoverso 1 LEGU19.20 3 L’inseminazione con spermatozoi del partner non soggiace ad autorizzazione. 18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 20 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022537; FF 20174807). |