Legge federale
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Art. 16 Conservazione di oociti impregnati e di embrioni in vitro37
1 Gli oociti impregnati e gli embrioni in vitro si possono conservare solo se:38
2 La durata di conservazione è limitata a cinque anni. Se la coppia interessata ne fa richiesta, la durata di conservazione è prorogata di cinque anni al massimo.40 3 Ogni membro della coppia può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso.41 4 In caso di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione gli oociti impregnati e gli embrioni in vitro vanno distrutti immediatamente.42 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 19 dicembre 200343 sulle cellule staminali e della legge dell’8 ottobre 200444 sui trapianti.45 5 ...46 37 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 38 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 39 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 40 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 41 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135). 42 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 45 Nuovo testo del secondo per. giusta l’all. n. 2 della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025421; FF 2023721). 46 Abrogato dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |