Legge federale
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Art. 25 Trasmissione dei dati
1 Immediatamente dopo la nascita del bambino il medico curante deve trasmettere i dati giusta l’articolo 24 all’Ufficio federale dello stato civile (Ufficio). 2 Qualora il medico non fosse a conoscenza della nascita, i dati vanno trasmessi immediatamente dopo il termine calcolato della nascita, sempreché non sia accertato l’esito infruttuoso del trattamento. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito alla protezione dei dati. |
