Legge federale
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Art. 33 Esame del patrimonio genetico e selezione di gameti o di embrioni in vitro 58
Chiunque, nell’ambito di un metodo di procreazione, esamina il patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro e li seleziona in base al sesso o ad altre caratteristiche senza che si intenda, con tale procedura, rimediare alla sterilità o evitare di trasmettere ai discendenti la predisposizione a una malattia grave, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 58 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |
