Legge federale
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Art. 36 Clonazione, creazione di chimere e di ibridi
1 Chiunque produce un clone, una chimera o un ibrido è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.61 2 È parimenti punibile chi trasferisce una chimera o un ibrido in una donna o in un animale. 61 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |
