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Legge federale
concernente la procreazione con assistenza medica
(Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

Art. 36 Clonazione, creazione di chimere e di ibridi

1 Chiun­que pro­du­ce un clo­ne, una chi­me­ra o un ibri­do è pu­ni­to con una pe­na de­ten­ti­va si­no a tre an­ni o con una pe­na pe­cu­nia­ria.61

2 È pa­ri­men­ti pu­ni­bi­le chi tra­sfe­ri­sce una chi­me­ra o un ibri­do in una don­na o in un ani­ma­le.

61 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I del­la LF del 12 dic. 2014, in vi­go­re dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).