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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
Art. 41Informazione
1 Gli articoli 18 e 24–27 si applicano anche se spermatozoi donati prima dell’entrata in vigore della presente legge siano stati usati soltanto dopo.
2 Negli altri casi, i medici che hanno applicato metodi di procreazione con gameti donati sono tenuti a dare informazioni in applicazione analogica dell’articolo 27.