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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
Art. 6Informazione e consulenza
1 Prima dell’applicazione di un metodo di procreazione, il medico informa in modo sufficiente la coppia interessata:11
a.
sulle diverse cause della sterilità;
b.
la procedura medica, le probabilità di successo e i pericoli;
c.
il rischio di un’eventuale gravidanza plurima;
d.
i carichi fisici e psicologici possibili; e
e.
sugli aspetti giuridici e finanziari.
2 Durante il colloquio di consulenza vanno indicate in modo appropriato anche altre possibilità di organizzare la vita e di esaudire il desiderio di avere figli.
3 Tra il colloquio di consulenza e il trattamento deve trascorrere un tempo di riflessione congruo, di regola quattro settimane. Va indicata la possibilità di far capo a una consulenza indipendente.
4 Prima, durante o dopo il trattamento si deve offrire un accompagnamento psicologico.
11 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).