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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
Art. 6aObblighi supplementari d’informazione e di consulenza 12
1 Prima dell’applicazione di un metodo di procreazione che prevede l’esame del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni in vitro o la selezione di spermatozoi donati e inteso a evitare la trasmissione di una malattia grave, il medico provvede affinché alla coppia, oltre all’informazione e alla consulenza di cui all’articolo 6, sia fornita una consulenza genetica non direttiva da parte di una persona competente. La coppia interessata deve essere sufficientemente informata su:
a.
la frequenza e la gravità della malattia in questione, la probabilità che si manifesti e le sue possibili forme;
b.
le misure profilattiche o terapeutiche per lottare contro tale malattia;
c.
i possibili modi di organizzare la vita con un figlio affetto da tale malattia;
d.
il valore indicativo e il rischio di errore dell’esame del patrimonio genetico;
e.
i rischi che il metodo può presentare per i discendenti;
le associazioni di genitori di bambini disabili, i gruppi di mutua assistenza nonché i centri d’informazione e i consultori di cui all’articolo 24 della legge federale del 15 giugno 201814 concernente gli esami genetici sull’essere umano (LEGU).
2 La consulenza tiene conto unicamente della situazione individuale e familiare della coppia interessata e non di interessi sociali generali.
3 Il medico seleziona uno o più embrioni da impiantare nell’utero dopo avere condotto un ulteriore colloquio di consulenza.
4 Il medico è tenuto a documentare i colloqui di consulenza.
12 Introdotto dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).
13 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022537; FF 20174807).