Legge federale
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Art. 9 Applicazione dei metodi di procreazione
1 L’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a è rilasciata soltanto a medici.21 2 I medici devono:22
3 Se nell’applicazione di un metodo di procreazione è esaminato il patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro, i medici devono inoltre:
21 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 22 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 23 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 24 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |
