provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti, degli oociti impregnati e degli embrioni in vitro.
3 Se nell’applicazione di un metodo di procreazione è esaminato il patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro, i medici devono inoltre:
a.
dimostrare di possedere sufficienti conoscenze nel settore della genetica medica; e
b.
assicurare che il metodo e la collaborazione con i laboratori interessati corrispondano allo stato della scienza e della pratica.24
21 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).
22 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).
23 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).
24 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).