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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2022)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 10Protezione dalle catastrofi
1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all’uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l’ambiente.23 Occorre, in particolare, scegliere un’ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell’esercizio e l’organizzazione d’allarme.
2 I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d’annuncio.
3 Il titolare dell’impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d’annuncio.24
4 Il Consiglio federale può, in via d’ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l’ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera.
23Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
24Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).