Legge federale
|
Art. 10d Pubblicità del rapporto
1 Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell’esame dell’impatto sull’ambiente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l’osservanza del segreto. 2 Il segreto d’affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto. |