Legge federale
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Art. 10e Informazione e consulenza ambientali
1 Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico inquinante; in particolare:
2 Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto. 3 I servizi della protezione dell’ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante. 4 Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti. |