Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2022)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 10eInformazione e consulenza ambientali
1 Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico inquinante; in particolare:
a.
pubblicano le rilevazioni sul carico inquinante e l’esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);
b.
dopo aver sentito gli interessati, possono pubblicare, per quanto siano d’interesse generale:
1.
i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40),
2.
i risultati del controllo di impianti,
3.
le informazioni secondo l’articolo 46.
2 Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.
3 I servizi della protezione dell’ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.
4 Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti.