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Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)

del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2022)

1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti

1 I Can­to­ni ela­bo­ra­no un pia­no di ge­stio­ne dei ri­fiu­ti. In par­ti­co­la­re de­ter­mi­na­no il lo­ro fab­bi­so­gno di im­pian­ti per i ri­fiu­ti, evi­ta­no le so­vra­ca­pa­ci­tà e sta­bi­li­sco­no l’u­bi­ca­zio­ne di ta­li im­pian­ti.

2 Es­si co­mu­ni­ca­no i lo­ro pia­ni al­la Con­fe­de­ra­zio­ne.