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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2022)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 32cObbligo di risanamento
1 I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l’urgenza dello stesso.
2 I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico.
3 Essi possono eseguire direttamente l’esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l’incarico a terzi se:
a.
è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente;
b.
il responsabile non è in grado di provvedere all’esecuzione dei provvedimenti; o
c.
il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito.