Legge federale
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Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura
1 Sono soggetti alla tassa:
2 Se il diritto all’esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest’ultimo comporta un dispendio sproporzionato. 3 Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 3bis Per quanto riguarda l’importazione o l’esportazione, nonché la fabbricazione o l’estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 4 Chi produce all’interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. 74[CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857all. n. 7, 1980 1793n. I 1, 1992 1670n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371all. 2 n. 2, 1997 2465all. n. 13, 2000 1300art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248n. I 1 art. 41, 2004 4763all. n. II 1, 2006 2197all. n. 50. RU 2007 1411art. 131 cpv. 1]. Vedi ora art. 70 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0). 75Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215; FF 20025762). 76 RS 641.61 77Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19963371; FF 1995III 137). 78Introdotto dall’all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RU 19963371; FF 1995III 137). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215; FF 20025762). |