Legge federale
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Art. 35h Trattamento dei dati
1 Le autorità o terzi incaricati dell’esecuzione della presente legge oppure del controllo o della vigilanza sulla sua esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione delle disposizioni della presente sezione. 2 Le autorità svizzere possono comunicare ad autorità estere e istituzioni internazionali dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, ai fini dell’esecuzione delle disposizioni dell’Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati. |