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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2022)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 39Prescrizioni esecutive e accordi internazionali
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
1bis Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e:
a.
autorizzare l’ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme;
b.
prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali;86
2 Esso può stipulare accordi internazionali su:
86 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20044763, 2005 2293; FF 2000590).
87 Introdotto dall’all. n. II 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 20044763, 2005 2293; FF 2000590).
88Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
89Abrogato dall’art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 20054099; FF 2004453).