Legge federale
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Art. 40 Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie 90
1 Il Consiglio federale può subordinare l’immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all’apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un’omologazione nella misura del carico inquinante che essi provocano. 2 Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri. 90Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 19961725; FF 1995II 393). |