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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2022)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 40Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie 90
1 Il Consiglio federale può subordinare l’immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all’apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un’omologazione nella misura del carico inquinante che essi provocano.
2 Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.
90Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 19961725; FF 1995II 393).