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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2022)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
1 Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell’impatto sull’ambiente secondo l’articolo 10a, se:
a.
sono attive a livello nazionale;
b.
perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.
2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto.
3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
4 La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell’organizzazione.
5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.
120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (n. III cpv. 3 di detta mod.).