Legge federale
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Art. 58 Espropriazione
1 Se l’esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto di espropriazione o delegarlo a terzi.132 2 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930133 sull’espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.134 3 La legislazione federale sull’espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni.135 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni decide sul diritto d’espropriazione. 132Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). 133 RS 711 134 Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 135Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |