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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2022)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 58Espropriazione
1 Se l’esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto di espropriazione o delegarlo a terzi.132
2 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930133 sull’espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.134
3 La legislazione federale sull’espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni.135 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni decide sul diritto d’espropriazione.
132Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).