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Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)

del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2022)

1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione 136

I co­sti del­le mi­su­re che le au­to­ri­tà pren­do­no per la di­fe­sa da un ef­fet­to im­mi­nen­te, co­me pu­re per l’ac­cer­ta­men­to e l’eli­mi­na­zio­ne del me­de­si­mo, so­no ad­dos­sa­ti a chi ne è la cau­sa.

136Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­la LF del 21 dic. 1995, in vi­go­re dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).