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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 16Obbligo di risanamento
1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l’estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.
3 Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l’autorità chiede al titolare dell’impianto di presentarle proposte in merito.
4 In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell’impianto.