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Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)

del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2024)

1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

Art. 16 Obbligo di risanamento

1 Gli im­pian­ti, che non sod­di­sfa­no le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te leg­ge o quel­le, eco­lo­gi­che, di al­tre leg­gi fe­de­ra­li, de­vo­no es­se­re ri­sa­na­ti.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le ema­na pre­scri­zio­ni su gli im­pian­ti, l’esten­sio­ne dei prov­ve­di­men­ti da adot­ta­re, i ter­mi­ni e il pro­ce­di­men­to.

3 Pri­ma di or­di­na­re con­si­de­re­vo­li mi­su­re di ri­sa­na­men­to, l’au­to­ri­tà chie­de al ti­to­la­re dell’im­pian­to di pre­sen­tar­le pro­po­ste in me­ri­to.

4 In ca­si ur­gen­ti, le au­to­ri­tà or­di­na­no il ri­sa­na­men­to a ti­to­lo pre­ven­ti­vo. Se ne­ces­sa­rio, pos­so­no de­ci­de­re la chiu­su­ra dell’im­pian­to.