Legge federale
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Art. 27 Informazione dell’acquirente 36
1 Chi mette in commercio sostanze deve:
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al tipo, al contenuto e all’entità dell’informazione dell’acquirente.37 36Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). 37 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 20044763, 2005 2293; FF 2000590). |