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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 29bAttività in sistemi chiusi
1 Chiunque utilizza organismi patogeni che non ha il diritto né di immettere nell’ambiente a titolo sperimentale (art. 29c), né di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l’uomo e per l’ambiente.
2 Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l’utilizzazione di organismi patogeni.
3 Per determinati organismi patogeni e attività può prevedere deroghe all’obbligo di notifica o autorizzazione oppure agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a.