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Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)

del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2024)

1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

Art. 30h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti

1 Il Con­si­glio fe­de­ra­le ema­na pre­scri­zio­ni tec­ni­che e or­ga­niz­za­ti­ve su­gli im­pian­ti per lo smal­ti­men­to dei ri­fiu­ti (im­pian­ti per i ri­fiu­ti).

2 L’au­to­ri­tà può li­mi­ta­re nel tem­po l’eser­ci­zio di im­pian­ti per i ri­fiu­ti.