Legge federale
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Art. 32dbis Garanzia della copertura dei costi 54
1 L’autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di costi per l’esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti. 2 L’ammontare della garanzia è fissato tenendo conto in particolare dell’estensione, del tipo e della gravità dell’inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica. 3 L’alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell’autorizzazione dell’autorità. L’autorizzazione è accordata se:
4 L’autorità cantonale può far menzionare nel Registro fondiario che il sito in questione è iscritto nel catasto. 54 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013, i cpv. 3 e 4entrano in vigore il 1° lug. 2014 (RU 2013 3241; FF 2012 82558267). |