1 Il Consiglio federale può prescrivere che:
- a.
- il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;
- b.
- colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d’esportazione.
1bis Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.55
2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L’aliquota non può superare:
- a.
- per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera:
- 1.
- in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t,
- 2.
- in altre discariche: 25 fr./t;
- b.
- per i rifiuti depositati definitivamente all’estero:
- 1.
- in discariche sotterranee: 30 fr./t,
- 2.
- in altre discariche: l’aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.56
2bis Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all’indice nazionale dei prezzi al consumo.57
3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:58
- a.
- l’allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull’iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007;
- b.
- l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:59
- 1.
- il responsabile non è identificabile oppure è insolvente,
- 2.
- il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani;
- c.60
- l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se:
- 1.
- nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012,
- 2.61
- nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all’anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020;
- cbis.62
- provvedimenti di protezione adeguati come l’installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all’anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020;
- d.
- l’esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5).
4 Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:
- a.
- forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a;
- b.63
- per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b:
- 1.
- al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996,
- 2.64
- al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;
- c.65
- per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c:
- 1.
- forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m,
- 2.
- al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro;
- d.66
- per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.67
5 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.
6 Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l’esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.
55 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
57 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009 (Indennità per il risanamento di impianti di tiro), in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4739; FF 2008 79317941).
61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 513, FF 2019 27392751).
62 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 513; FF 2019 27392751).
63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
64 Vedi anche l’art. 65a.
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
66 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163).
67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009 (Indennità per il risanamento di impianti di tiro), in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4739; FF 2008 79317941).