1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione.
2 Sottostà alla tassa anche l’importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all’importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l’ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole.
3 Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili:
- a.
- impiegati come carburante o combustibile;
- b.
- in transito o esportati;
- c.
- impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell’ambiente.
4 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge.
5 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l’ambiente.
6 L’importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione.
7 Il Consiglio federale fissa l’importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell’aria; in particolare tiene conto:
- a.
- del carico che i composti organici volatili costituiscono per l’ambiente;
- b.
- della loro pericolosità per l’ambiente;
- c.
- dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti;
- d.
- del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti.
8 Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa.
9 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d’esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.