Legge federale
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Art. 35d82
1 Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 199683 sull’imposizione degli oli minerali sono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale può prevedere che i biocarburanti e i biocombustibili da esso designati possano essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali. 2 È esonerato dall’obbligo di omologazione l’etanolo destinato alla combustione. 3 Tenendo conto delle disposizioni della legislazione sull’imposizione degli oli minerali, il Consiglio federale stabilisce:
82 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254). |