Legge federale
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Art. 35f Obbligo di diligenza
1 Chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati o altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 deve esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che la merce soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35e. 2 Il Consiglio federale disciplina:
3 Il Consiglio federale può sottoporre a un obbligo di notifica chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati. 4 Il Consiglio federale può prevedere che in caso di violazione dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 35e il legno e i prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l’articolo 35e capoverso 3 siano rispediti, sequestrati o confiscati. Può inoltre prevedere che in casi particolarmente gravi sia disposto il divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati. |