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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 35fObbligo di diligenza
1 Chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati o altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 deve esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che la merce soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35e.
2 Il Consiglio federale disciplina:
a.
il tipo, il contenuto e l’entità dell’obbligo di diligenza;
b.
il controllo del rispetto dell’obbligo di diligenza;
c.
il riconoscimento delle organizzazioni che supportano e verificano il rispetto dell’obbligo di diligenza, nonché il controllo della loro attività.
3 Il Consiglio federale può sottoporre a un obbligo di notifica chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati.
4 Il Consiglio federale può prevedere che in caso di violazione dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 35e il legno e i prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l’articolo 35e capoverso 3 siano rispediti, sequestrati o confiscati. Può inoltre prevedere che in casi particolarmente gravi sia disposto il divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati.