Legge federale
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Art. 37 Prescrizioni esecutive cantonali 85
Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a–10d), il risanamento (art. 16–18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30–32, 32abis–32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione. 85Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701, 2012 2389; FF 2005 47774817). |